COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 137 del 15.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MURO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 137 del 15.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MURO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· ritenuto che il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Di Muro Vincenzo con la squalifica per due gare, per aver colpito con calci persona non identificata, alla fine della gara del 10.02.2002 Grottaglie/Sangiuseppese;
· che la società Sangiuseppese F.C. ha proposto reclamo avverso tale decisione, evidenziando che il fatto si era verificato nell’ambito di un contesto non descritto dall’arbitro, poiché non verificato complessivamente dallo stesso, essendosi il calciatore Di Muro difeso da un’aggressione ad opera dei responsabili della stessa sicurezza, allungando istintivamente la gamba;
· considerato preliminarmente che si reputa superfluo disporre il supplemento arbitrale richiesto con il reclamo, avendo l’arbitro precisato nel rapporto di non aver potuto individuare le persone nei confronti delle quali i calci sono stati sferrati “per l’alto numero di tesserati e addetti alla sicurezza presenti”;
· considerato che nessun dubbio può esservi sull’effettivo verificarsi dell’azione violenta, peraltro non smentita dalla società reclamante;
· che la sanzione irrogata appare non congrua e va ridotta alla squalifica per una sola giornata in quanto la mancata specificazione del contesto nell’ambito del quale sono stati sferrati i
· calci e delle conseguenze degli stessi, come assurge dal rapporto arbitrale, non consente di escludere la ricostruzione fornita dalla società reclamante;
· che appare congrua, per l’azione violenta posta in essere dal Di Muro, a fine gara, la sanzione della squalifica per una gara,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Di Muro Vincenzo alla squalifica per una gara. Nulla per la tassa non versata.
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