COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 137 del 15.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUNTOLI CRISTIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 132 del 06.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 137 del 15.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUNTOLI CRISTIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 132 del 06.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il ricorso dell’U.S. Sanremese avverso la squalifica per due giornate del calciatore Giuntoli Cristiano perché nella gara Urbana/Sanremese del 03.02.2002 compiva atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo; · preso atto che la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione ritenendo giustificata la reazione del Giuntoli non avendo un giocatore avversario sospesa l’azione di gioco che doveva essere interrotta per prestare soccorso a due giocatori caduti a terra; · rilevato che dal referto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex articolo 31 lett. A1 del Codice di Giustizia Sportiva, risulta che il Giuntoli colpiva un calciatore avversario che si trovava seduto a terra, dandogli con il palmo della mano una botta sul "viso"; · che la sanzione per la gravità del condotta violenta tenuta dal calciatore, appare congrua all’accertata violazione, e nulla rilevando sul piano probatorio la dichiarazione del calciatore Blaseotto che avrebbe escluso l’atto di violenza, P.Q.M. respinge il ricorso di cui in premessa e dispone l’addebito della tassa non versata.
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