COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (L. 4.840.675) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (L. 4.840.675) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in parziale contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro, dell’assistente arbitrale e del Commissario di campo, da cui si evince che alcuni sostenitori locali, sia prima dell’inizio della gara che nel corso della medesima, lanciavano bottigliette di plastica, oggetti vari, pietre e fumogeni accesi nei confronti dei tifosi ospiti - anche in risposta a precedenti lanci effettuati da costoro -, determinando l’incendio di uno striscione di carta ed il danneggiamento di parte del manto erboso sintetico del campo per destinazione, nonché che, a fine gara, alcuni sostenitori del Manfredonia assediavano gli autobus dei tifosi ospiti, recando danni alla carrozzeria; · osservato che agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata ex articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti; · considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti in oggetto, desumibile dalle stesse modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto la decisione impugnata deve essere confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della relativa tassa in capo alla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it