COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.C. BELPASSO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI DIO AGOSTINO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.C. BELPASSO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI DIO AGOSTINO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del procedimento; · esaminato il contenuto del reclamo proposto dal C.C. Belpasso nell’interesse del proprio calciatore Di Dio Agostino, avverso la squalifica per cinque gare effettive a carico dello stesso, comunicata dal Giudice Sportivo (C.U. n. 135 del 13.02.2002); · il rapporto arbitrale, come noto, è assistito da fede privilegiata secondo l’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. e, quindi il contenuto dello stesso deve ritenersi rispondente al vero, fino a prova contraria; · il reclamo proposto non apporta alcun elemento probatorio utile a smentire quanto riferito, nel proprio rapporto, dal direttore di gara; · lo stesso reclamo, del resto precisa, che “l’accaduto è stato correttamente e fedelmente riportato dal direttore di gara nel referto .…. la condotta posta in essere dal calciatore è sicuramente censurabile”; · in tale situazione appare equa la sanzione comminata al calciatore Di Dio Agostino, P.Q.M. respinge il reclamo proposto daslla Società C.C. Belpasso nell’interesse del proprio calciatore Di Dio Agostino avverso la squalifica per cinque gare effettive. Dispone l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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