COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SANCATALDESE C.N. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.05.2002 ALL’ALLENATORE CARTONE ANGELO, LA SQUALIFICA FINO AL 20.03.2002 AL DIRIGENTE ANZALONE CATALDO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUGLIELMINO MARCELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 139 del 20.02.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SANCATALDESE C.N. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.05.2002 ALL’ALLENATORE CARTONE ANGELO, LA SQUALIFICA FINO AL 20.03.2002 AL DIRIGENTE ANZALONE CATALDO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUGLIELMINO MARCELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 139 del 20.02.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale, da cui si evince che sia nel corso del primo tempo che nell’intervallo l’allenatore Cartone Angelo, il dirigente Anzalone Cataldo ed il calciatore Guglielmino Marcello gli rivolgevano espressioni a carattere ingiurioso (in particolare Anzalone e Cartone) e minaccioso (Anzalone, Cartone e Guglielmino);
· ritenuto che, ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto dell’assistente arbitrale;
· considerato che, in ragione della obiettiva gravità delle condotte sopradescritte, quale si evince dalle modalità di svolgimento dei fatti, le sanzioni rispettivamente irrogate dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore Cartone Angelo, del dirigente Anzalone Cataldo e del calciatore Guglielmino Marcello devono ritenersi di congrua entità, con conseguente conferma delle stesse,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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