COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 149 del 08.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2002 ALL’ALLENATORE BARDI ATTILIO E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLETTI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 143 del 27.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 149 del 08.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2002 ALL’ALLENATORE BARDI ATTILIO E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLETTI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 143 del 27.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dal Calcio Forlì con il quale si rappresenta che l’allenatore Bardi non avrebbe in realtà pronunciato alcuna offesa nei confronti dell’arbitro e che, peraltro, l’arbitro si sarebbe trovato a notevole distanza dall’allenatore stesso e dunque in posizione inidonea ad ascoltare qualsivoglia tipo di affermazione e che il giocatore Coletti, pur riconoscendone il comportamento “riprovevole”, non si sarebbe tolto la maglia per non farsi riconoscere ma solo perché stava rientrando negli spogliatoi e che comunque non avrebbe protestato con le frasi attribuitegli nel rapporto arbitrale; · considerato che le affermazioni contenute nel ricorso sono sprovviste di prova; · ritenuto che, a norma di quanto previsto dall’articolo 31, lett. A1, rapporti ed eventuali supplementi degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; · valutato che le sanzioni irrogate appaiono congrue, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal Calcio Forlì e, per l’effetto, conferma le sanzioni irrogate a carico dell’allenatore Attilio Bardi e del calciatore Andrea Coletti; dispone l’addebito della tassa non versata.
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