COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASTREA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VANNUCCI FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 143 del 27.02.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASTREA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VANNUCCI FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 143 del 27.02.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale e del successivo supplemento, da cui si evince che il Vannucci, dopo aver commesso atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, lo colpiva nuovamente con una testata sul naso, determinandone l’uscita dal terreno di gioco;
· osservato che, in virtù della fede privilegiata conferita agli atti degli ufficiali di gara dall’articolo 31 lett. a1) del C.G.S., deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti;
· considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzione congrua appare quella della squalifica per quattro gare effettive, con conseguente riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la squalifica nei confronti del calciatore Vannucci Federico da cinque a quattro giornate. Nulla per la tassa non versata.
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