COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCARNATO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCARNATO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, con provvedimento riportato sul C.U. n. 155 del 20.03.2002 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Incarnato Giuseppe del Sorrento per tre gare effettive, in quanto “espulso per doppia ammonizione )reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari), alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressione offensiva”; Avverso il suddetto provvedimento ha presentato reclamo la Società A.S. Sorrento, nell’interesse del calciatore sanzionato, adducendo che “l’Incarnato Giuseppe non aveva avuto alcun atteggiamento scorretto, se non quello di rimanere sorpreso per l’ammonizione inflittagli”. Si aggiungeva, nel reclamo, che l’arbitro, nel proprio referto, “non specificava se il calciatore al momento dell’imprecazione era rivolto verso di lui”, concludendo che “l’imprecazione era stata espressa dal calciatore (verso sé stesso) per rimproverarsi del fallo veniale che gli era costata l’espulsione per doppia ammonizione”. Si chiede la riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e va respinto. Il rapporto arbitrale è chiarissimo nel riferire che la frase ingiuriosa era rivolta espressamente al direttore di gara (“il sig. Incarnato Giuseppe mentre si accingeva ad uscire dal campo mi diceva …..”) e, in base all’articolo 31, lett. a1) del C.G.S., detto rapporto costituisce prova privilegiata che, nel caso di specie, non è minimamente contrastata da validi motivi e/o argomenti difensivi, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S. Sorrento nell’interesse del calciatore Incarnato Giuseppe. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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