COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FICHERA MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FICHERA MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui di evince che il Fichera – espulso per intervento falloso su un avversario – dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva; · ritenuto che, ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; · considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi di congrua entità, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it