COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BORGOMANERO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.05.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BORGOMANERO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.05.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 20.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva dall’esame della documentazione agli atti, risulta provato che il fatto causativo dell’evento dannoso (il lancio di un petardo che ha causato gravi lesioni ad un assistente arbitrale) sia imputabile alla tifoseria del Borgomanero. Ugualmente risultano incontrovertibilmente provate tutte le ulteriori circostanze poste a base del provvedimento del Giudice Sportivo. Non rimane altro, in conseguenza, che valutare la congruità della sanzione inflitta. E sotto questo profilo il reclamo può trovare accoglimento, in quanto il comportamento della Società reclamante, che si è attivamente prestata per l’individuazione dei responsabili, deve, ad avviso di questa Commissione, portare ad una riduzione della misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.C. Borgomanero, ed in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, riduce la squalifica del campo fino al 30.04.2002. Nulla per la tassa non versata.
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