COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LOCRI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 27.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LOCRI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 27.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il ricorso proposto dall’A.C. Locri con il quale la Società censura la decisione del Giudice Sportivo sotto il duplice profilo dell’assenza di prove in ordine ai fatti verificatisi e della mancata considerazione dell’attività di collaborazione prestata dalla Società stessa; · ritenuto che in ordine alla prima di tali eccezioni deve tenersi conto che dal rapporto arbitrale risulta accertato che nei pressi dell’allenatore ferito venivano rinvenuti un sasso di circa 4 cm. di diametro e un accendino, dal rapporto del primo commissario di campo risulta accertato (per dichiarazione di un agente di Polizia) che l’allenatore sarebbe stato colpito da un sasso, dal rapporto del secondo commissario di campo si rileva, in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, che l’allenatore possa essere stato colpito da oggetto contundente lanciato dalla tribunetta; · rilevato che dai contenuti del ricorso non si traggono invece motivi idonei a togliere credibilità a quanto contenuto negli atti ufficiali di gara; · ritenuto che in ordine alla seconda delle eccezioni formulate va rilevato che in ordine allo specifico fatto verificatosi non si rinviene né poteva rinvenirsi negli atti ufficiali di gara traccia di particolare attività di collaborazione da parte dei dirigenti del Locri; · valutata la congruità della sanzione irrogata anche in considerazione dei precedenti provvedimenti di diffida di cui ai CC.UU. n. 123 del 23.01.2002 e n. 132 del 6.02.2002, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dall’A.C. Locri, dispone l’addebito della tassa non versata.
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