COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. GAUDENZI GIANLUCA (allenatore Fano Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 17.04.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 27.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. GAUDENZI GIANLUCA (allenatore Fano Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 17.04.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 27.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti, sentito il ricorrente il quale ha chiarito di non aver voluto offendere la persona dell’arbitro, ma di averne solo contestato la decisione tecnica; · esaminato il referto nel quale le parole indicate possono essere ritenute espressioni di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro senza il coinvolgimento della sua persona; · che la delicatezza della partita in ordine all’esito del Campionato del Fano può giustificare il particolare stato emotivo dell’allenatore, nella condotta contestata; · che la sanzione irrogata appare pertanto eccessiva rispetto alla gravità delle condotte in riferimento alla protesta manifestata senza l’intenzione di offendere l’arbitro, P.Q.M. accoglie il ricorso e riduce la squalifica fino al 10.04.2002. Nulla per la tassa non versata.
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