COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 176 del 19.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARATTELLI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 176 del 19.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARATTELLI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
osserva
la S.S. Villacidrese ha proposto reclamo avverso la decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165 del 4.4.2002, con cui è stata irrogata al proprio calciatore Davide Barattelli la squalifica per quattro giornate effettive di gara. Il provvedimento impugnato si fonda sulle risultanze del referto di uno degli assistenti arbitrali della gara Villacidrese/Tempio del 27.3.2002 da cui è emerso che il tesserato avrebbe, dagli spalti insultato a più riprese l’assistente arbitrale e, al termine della gara, reiterato tale comportamento dopo aver tentato di introdursi all’interno degli spogliatoi. La Società reclamante smentisce sostanzialmente l’addebito ritenendo che la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto sarebbe stata frutto di una libera e soggettiva rappresentazione operata dall’assistente arbitrale.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
E difatti, stante che le risultanze dei documenti ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S., non si può mettere in dubbio quanto in essi riportato se non a fronte di prove certe che ne smentiscano il contenuto; e non è certo questo il caso di specie, stante che la tesi sostenuta dalla reclamante si fonda, questa sì, su valutazioni assolutamente soggettive. La misura della sanzione risulta congrua rispetto all’addebito,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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