COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRUNO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRUNO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· rilevato che la Società U.S. Rutigliano dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 22.03.2002, copia degli atti relativi alla gara Rutigliano/Angri del 07.04.2002 – Campionato Serie D - non ha proposto reclamo avverso le decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002;
· visto l’articolo 29, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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