COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 191 del 10.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3200,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2004 AL MASSAGGIATORE VALVANO SALVATORE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 178 del 24.04.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 191 del 10.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3200,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2004 AL MASSAGGIATORE VALVANO SALVATORE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 178 del 24.04.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · letto il ricorso proposto dall’A.S. Melfi con il quale viene eccepito uno scambio di persona per cui non sarebbe stato il sig. Salvatore Valvano l’autore dei fatti in contestazione e con il quale si chiede la riduzione dell’ammenda irrogata alla Società per tenere conto della fattiva collaborazione prestata dalla Società stessa nel momento del verificarsi degli incidenti; · ascoltati per chiarimenti l’arbitro e uno degli assistenti arbitrale; · valutato che all’esito di detti nuovi accertamenti è risultato confermato che era stato il Valvano e non altro tesserato l’autore del comportamento antiregolamentare (peraltro l’assunto della Società risulta sprovvisto di ogni tipo di prova); · ritenuto, però, che proprio i nuovi accertamenti hanno consentito di comprendere che il fatto imputato al Valvano (calcio nei confronti dell’arbitro che veniva colpito di striscio) non era tanto motivato dai intenti lesivi quanto da “intento intimidatorio” sicchè la squalifica irrogata può essere ragionevolmente ridotta; · rilevato invece che, per quanto attiene l’ammenda irrogata alla Società, non può essere preso in considerazione l’asserito fattivo comportamento dei dirigenti in quanto già è stato apprezzato dal Giudice Sportivo l’intervento di un calciatore locale che favoriva il raggiungimento degli spogliatoi da parte dell’arbitro e pertanto la sanzione irrogata appare congrua, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica irrogata al sig. Salvatore Valvano al 31.12.2003 e conferma l’ammenda all’A.S. Melfi. Nulla per la tassa non versata.
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