COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE E EURO 3.000,00, L’INIBIZIONE FINO AL 30.09.2002 AL DIRIGENTE GAGLIARDI FRANCO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PESCE SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 187 dell’8.05.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE E EURO 3.000,00, L’INIBIZIONE FINO AL 30.09.2002 AL DIRIGENTE GAGLIARDI FRANCO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PESCE SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 187 dell’8.05.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha squalificato Pesce Simone per cinque giornate per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro che strattonava per la casacca. Infliggeva inoltre l’inibizione fino al 30.09.2002 al dirigente Gagliardi Franco per reiterati comportamenti minacciosi e offensivi nei confronti dell’arbitro. Infine infliggeva alla Società Latina la squalifica del campo per due gare effettive e l’ammenda di Euro 3.000,00 per gli incidenti avvenuti nel corso e dopo la partita come risultanti dal rapporto arbitrale; · l’A.S. Latina ha proposto reclamo sostenendo l’eccessività delle sanzioni inflitte in relazione ai fatti accaduti che, secondo la reclamante, si sarebbero limitati a reiterati comportamenti offensivi. Il contestato lancio di monete, inoltre, non avendo causato danni fisici non giustificherebbe la sanzione inflitta. Per quanto attiene il calciatore Pesce, questi non avrebbe strattonato l’arbitro ma si sarebbe limitato ad offenderlo; · ai sensi dell’articolo 31, lett. a1) del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e dei suoi collaboratori riveste fede privilegiata. Pertanto alla luce di tali atti, precisi e concordanti, deve ritenersi provato l’accadimento dei fatti così come ricostruiti dal Giudice Sportivo. Del resto il reclamo si limita a contestare genericamente le accuse, senza dedurre alcun elemento probatorio; · pertanto le sanzioni inflitte al Latina ed al Gagliardi appaiono giustificate e congrue in relazione alla gravità dei fatti che si sono prolungati ben oltre il termine della partita costringendo la Polizia a scortare l’arbitro fino a fuori città; · per quanto attiene il Pesce Simone va invece rilevato che il referto arbitrale dà atto che lo strattonamento non aveva finalità violente ma solo di protesta. Appare quindi congrua la riduzione della squalifica inflitta a quattro giornate, P.Q.M. riduce la squalifica inflitta a Pesce Simone a quattro giornate. Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Nulla per la tassa non versata.
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