COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TAVOLARA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUADAGNI FULVIO ANTONELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 193 del 15.05.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TAVOLARA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUADAGNI FULVIO ANTONELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 193 del 15.05.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società S.S. Tavolara Calcio, esaminati gli atti, e rilevato che: · l’assunto della reclamante si fonda, per un verso, sull’esistenza di una pretesa provocazione (gomitata, e successivo sputo) da parte del calciatore avversario poi attinto dallo schiaffo, e, per altro verso, sulla negazione dell’addebito relativo all’ulteriore comportamento violento e minaccioso mantenuto dal calciatore della U.S. Tavolara, successivamente alla espulsione; · l’invocata attenuante della provocazione non può essere in alcun modo riconosciuta in considerazione sia del fatto che non vi è alcuna traccia in atti delle assunte avversarie violenza che il calciatore sanzionato avrebbe appunto reagito, che, ed in via assorbente, della insussistenza – secondo la consolidata giurisprudenza sportiva – della possibilità di distingui di sorta, sotto il profilo sanzionatorio, tra comportamenti di violenza compiuti di autonoma iniziativa, e comportamenti di violenza compiuti in reazione ad altri comportamenti ingiuriosi e/o violenti; · quanto alla contestazione, in punto di fatto, dei comportamenti successivi alla espulsione , essa non ha alcun pregio sia in considerazione della fede privilegiata che assiste gli atti ufficiali ex articolo 31 lett. a1) del C.G.S., che del fatto che la denunciata inverosimiglianza dei medesimi, motivata unicamente dalla generica osservazione che il direttore di gara per solito non accompagna i calciatori espulsi non risulta nemmeno competente, risultando evidente la possibilità per il direttore di gara di cogliere, come qui è accaduto, tutto quanto avviene all’interno del campo di la irrogata sanzione di quattro giornate appare dunque congrua alla accertata condotta, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Tavolara Calcio disponendo per l’effetto l’addebito della tassa non versata.
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