COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.11.2002 (CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE) E EURO 3.200,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 178 del 24.04.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.11.2002 (CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE) E EURO 3.200,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 178 del 24.04.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti, sentito il legale della reclamante che ha insistito per la riduzione delle sanzioni irrogate alla Battipagliese di cui al reclamo in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dei dirigenti della ricorrente; · rilevato che i fatti accertati emergenti univocamente dal rapporto arbitrale, degli assistenti arbitrali, del commissario di campo comprovano che la gara si è svolta in un clima di violenza e intimidazione, sorto già prima della gara e proseguito nel corso dell’incontro con grave pericolo per l’incolumità fisica dei presenti (razzo lanciato ad altezza d’uomo, razzo lanciato dai tifosi della ricorrente contro la tribuna ospite che esplodeva senza raggiungere il bersagli, lancio di sassi, fumogeni, pezzi di marmo, aste di bandiera e ferimento di un calciatore colpito da una pietra con perdita di sangue); · tenuto conto dei precedenti specifici già verificatisi in occasione della partita di andata con la squalifica del campo di giuoco della Battipagliese per cinque gare effettive per analoghi fatti di violenza (vedi C.U. n. 88 del 05.12.2001); · che non si ravvisano nel supplemento di rapporto arbitrale circostanza tali da ridurre la sanzione irrogata, a nulla rilevando le gravi conseguenze patrimoniali della decisione impugnata in ordine alla congruità delle sanzioni; · che le sanzioni irrogate sono pertanto congrue in relazione alla gravità dei fatti accertati, P.Q.M. respinge il reclamo e pone, a carico della ricorrente la tassa reclamo.
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