COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Solfora avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 95 del 12.01.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 giornate di gara al calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan “perché, a gioco fermo, colpiva con una testata al volto un avversario”; accolta la richiesta di visione delle immagini televisive fornite dalla Società reclamante trattandosi di fattispecie per la quale è ammessa detta visione a norma di quanto previsto dall’art. 31, lett. A4 del C.G.S.; ritenuto che dalla visione del filmato non è possibile rilevare la dinamica del fatto contestato; considerato che il comportamento violento tenuto dal calciatore risulta con chiarezza descritto dall’assistente nel suo rapporto che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, lett. A1 del C.G.S.; valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall’A.C. Solofra e, per l’effetto, conferma la squalifica per n. 3 giornate di gara inflitta al calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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