COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.C. Solfora avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 95 del 12.01.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3
giornate di gara al calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan “perché, a gioco fermo, colpiva
con una testata al volto un avversario”;
accolta la richiesta di visione delle immagini televisive fornite dalla Società reclamante
trattandosi di fattispecie per la quale è ammessa detta visione a norma di quanto
previsto dall’art. 31, lett. A4 del C.G.S.;
ritenuto che dalla visione del filmato non è possibile rilevare la dinamica del fatto
contestato;
considerato che il comportamento violento tenuto dal calciatore risulta con chiarezza
descritto dall’assistente nel suo rapporto che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31, lett. A1 del C.G.S.;
valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dall’A.C. Solofra e, per l’effetto, conferma la squalifica per
n. 3 giornate di gara inflitta al calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan. Dispone l’addebito
della tassa non versata.
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