COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IANNI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 99 del 19.01.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IANNI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 99 del 19.01.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla S.S. Avezzano Calcio avverso le decisioni del Giudice Sportivo (C.U. n. 99 del 19.01.2005) con le quali è stata irrogata alla Società la squalifica del campo di gioco con decorrenza immediata e l’ammenda di _ 4.000,00 ed irrogata la squalifica per tre gare al calciatore Marco Ianni; ritenuto che detto reclamo risulta proposto soltanto nei confronti dell’ammenda irrogata alla Società e della squalifica inflitta al calciatore; valutato che, in effetti, al contrario di quanto riportato nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo, la sospensione della gara, come si evince dal rapporto degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo, risulta determinata più dalle proteste dei calciatori dell’Avezzano per un gol convalidato alla squadra avversaria che per le intemperanze dei tifosi; considerato che, invece, per le squalifiche inflitte al calciatore Ianni le ragioni dedotte dalla Società non risultano sorrette da alcun mezzo di prova e deve ritenersi dunque comprovato quanto riportato nel rapporto arbitrale che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; ritenuta, al riguardo, congrua la sanzione irrogata al calciatore, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda irrogata alla S.S. Nuova Avezzano Calcio da _ 4.000,00 (quattromila/00) ad _ 2.000,00 (duemila/00) e conferma la squalifica irrogata al calciatore Marco Ianni. Nulla per la tassa non versata.
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