COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1030.9/WP/ct/segr. del 02.12.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E 35 DEL
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1030.9/WP/ct/segr. del
02.12.2004).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del deferimento in epigrafe;
rilevato che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha sanzionato in data 22.10.2004 gli
allenatori Vaniglia Felicino e Benedetti Giorgio con la squalifica fino al 30.11.2004 in
ordine alla violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
considerato che dalla lettura degli atti, ed in particolare delle istruttorie svolte dall’Ufficio
Indagini, emerge che l’U.S. Imperia, dopo aver esonerato l’allenatore della prima
squadra, ne affidava formalmente la conduzione tecnica all’allenatore in seconda
Vaniglia Feliciano, ma di fatto contestualmente assumeva quale responsabile tecnico
della prima squadra Benedetti Giorgio – tesserato nella stessa stagione sportiva per la
Società Calangianus ed esonerato in data 12.11.2003 -;
ritenuto che tali fatti integrano la violazione della fattispecie di cui all’art. 35 del
Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., interamente ascrivibile anche ai
responsabili della Società deferita, che sul piano sostanziale, per quanto sopra descritto,
hanno violato le procedure di cui al citato articolo in merito all’impiego ed al
tesseramento degli allenatori Vaniglia (in senso formale) e Benedetti (di fatto);
rilevato che, in relazione ai fatti sopra esposti, appare congruo irrogare alla Società U.S.
Imperia la sanzione dell’ammenda di _ 1.500,00,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe dichiara la U.S. Imperia responsabile dei fatti
ascritti ed infligge alla stessa la sanzione di _ 1.500,00 (millecinquecento/00) di
ammenda.
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