COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 02/02/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 09/01/2005 GARA DEL 09/01/2005 SAN PAOLO BARI – VAL DI SANGRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 02/02/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 09/01/2005
GARA DEL 09/01/2005 SAN PAOLO BARI - VAL DI SANGRO
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 95 del 12.1.2005,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Polisportiva
Val di Sangro e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa
dell'aggressione subita da propri tesserati prima dell'inizio della stessa, invocandosi, per
l'effetto, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 comma 1 CGS,
- esaminate altresì le controdeduzioni prodotte dalla A.S San Paolo Bari che conclude per il
rigetto del reclamo.
OSSERVA
- I documenti ufficiali relativi alla gara consentono, al di la della prospettazione operata dalle
parti, una precisa ricostruzione dei fatti oggetto di valutazione.
- In particolare il rapporto del Commissario di Campo deve essere considerato di specifico
valore probatorio in quanto redatto da chi, prima dell'inizio della gara, si era "posizionato"
tra i calciatori ospiti, proprio la dove si è verificata l'aggressione.
- Sul punto si riferisce testualmente: "Improvvisamente con passo veloce di fronte a noi
compariva un giovane dell'apparente età di venti ventidue anni che indossava un giaccone
di colore bianco ed arrivato vicino al n 8 ospite gli sferrava un violento pugno alla fronte
tanto da fargli sbattere la testa contro la parte di cemento. Dopo il doppio impatto il
calciatore colpito si accasciava al suolo rimanendo privo di sensi, rendendo necessario
l'intervento del medico sociale e successivamente degli addetti al servizio ambulanze per il
ricovero in ospedale che avveniva dopo circa venti minuti. Nel sottopassaggio si creava
grande confusione rendendo necessario l'intervento della Forza Pubblica per mettere
ordine."
- Peraltro successivamente anche il numero 18 della Società ospite si accasciava al suolo
privo di sensi e doveva essere trasportato in ospedale.
- I due calciatori (Lanotte Vincenzo e Fruggiero Vincenzo) venivano cancellati dall'elenco
consegnato all'Arbitro e non potevano prendere parte alla gara.
- Giova subito premettere che la documentazione medica prodotta dal reclamante fa piena
ed inequivocabile fede della obiettiva serietà delle lesioni riportate dai calciatori.
- Al Lanotte è stato infatti riscontrato un trauma cranico con perdita di conoscenza e
cervicalgia post-traumatica con necessità di collare immediatamente applicato, con
prognosi di giorni 7 s.c..
- All'altro calciatore Vincenzo Fruggiero è stato diagnosticato un ematoma contusivo di
ipocondrio destro con prognosi di giorni 7 s.c.
- Orbene con riferimento a tali circostanze appare incontestabile la responsabilità a titolo
diretto della A.S. San Paolo Bari in quanto conseguenza di condotta posta in essere da
estranei indebitamente presenti all'interno degli spogliatoi.
- Così ricostruita infatti la vicenda, si osserva in diritto. Il problema all'esame del giudicante è
quello di stabilire se, nel caso in esame, vi sia stata un'alterazione al potenziale atletico
della squadra o si siano verificati fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul
regolare svolgimento della gara, diverse essendo nelle due ipotesi le conseguenze previste
dall'art. 12 C.G.S..
- Non vi è dubbio tuttavia che nella fattispecie oggetto del presente reclamo debba trovare
applicazione la seconda delle ipotesi sopra prospettate. La violenta aggressione posta in
essere prima dell'inizio della gara ed all'interno degli spogliatoi nei confronti dei due
calciatori ospiti oltre a determinare la mancata utilizzazione dei due atleti (di cui uno
categoria "giovani") non può non avere inciso sull'equilibrio psico-fisico di tutti gli altri
partecipanti alla gara i quali ben possono essere stati condizionati dal timore del possibile
ripetersi di simili episodi di violenza. Fatti del genere sovvertono le caratteristiche
- fondamentali di una gara sportiva alterandone profondamente la natura. Un'aggressione
preordinata e premeditata non può non incidere sul regolare svolgimento della gara
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla A.S. SAN PAOLO BARI la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di squalificare il campo sportivo della A.S. SAN PAOLO BARI per una giornata di gara
condannandola altresì al pagamento di un'ammenda di Euro 2.000,00;
3) di non addebitare la tassa reclamo.
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