COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 04.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-LARCIANESE DEL 22.12.2004 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 04.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-LARCIANESE DEL
22.12.2004 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti,
OSSERVA
La società Frascati ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal GS con
CU n. 95 del 12.1.05 con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla società
Larcianese, ha irrogato alla odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della
gara Frascati – Larcianese disputata in data 22.12.04 per 0-3, per posizione irregolare
del calciatore Cipollone, il quale avrebbe preso parte all’incontro malgrado fosse
sottoposto a provvedimento di squalifica.
In particolare, il provvedimento del G.S. veniva motivato sul presupposto che il
Cipollone, squalificato per una gara con decisione del 10.12.2004, non poteva ritenersi
aver scontata detta squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del
provvedimento disputata dal Frascati contro il Guidonia, in data 12.12.04, alla quale lo
stesso non avevo preso parte, in quanto il risultato di detto incontro non veniva
omologato, per errore tecnico del direttore di gara, da parte dello stesso G.S., che aveva
disposto la ripetizione dell’incontro, né nella gara di seguito disputata dal Frascati contro
il Cascina Calcio in data 19.12.04, alla quale aveva viceversa preso parte. In particolare,
il GS richiamava, a sostegno del proprio provvedimento, il disposto dell’art. 17, comma 4
CGS, secondo cui le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si
considerano scontate, sono esclusivamente quelle che hanno conseguito un risultato
valido agli effetti della classifica.
Il Frascati ha motivato il proprio reclamo sostenendo viceversa:
a) la posizione regolare del proprio tesserato, sul presupposto che l’art. 17 C.G.S.
prevede che “nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la
squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del
provvedimento definitivo” e che, al momento di svolgimento dell’incontro de quo,
il Guidonia era ancora in termini per impugnare il provvedimento di mancata
omologazione del risultato dell’incontro disputato con il Frascati;
b) l’inifluenza, sul risultato dell’incontro, del contributo agonistico del Cipollone, che
ha disputato solo i quattro minuti finali della gara.
Il reclamo è infondato e va respinto.
In primo luogo, va evidenziato che il disposto dell’art.17 è chiaro ed univoco: la sanzione
va scontata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del
provvedimento definitivo. Ora, nel caso di specie la pubblicazione del provvedimento (di
seguito divenuto definitivo, a seguito di mancata impugnazione nei termini) è intervenuta
in data 21-12-2004. Ne consegue che la prima gara utile dopo la pubblicazione del
provvedimento definitivo è stata proprio quella disputata dal Frascati contro la
Larcianese in data 22.12.2004. Nè merita accoglimento il secondo motivo di reclamo,
legato alla asserita ininfluente partecipazione agonistica all’incontro avuta dal Cipollone.
E difatti la posizione irregolare di un calciatore non può essere soppesata con
riferimento al dato tecnico o al contributo agonistico dallo stesso dato, ma deve essere
genericamente riferita alla intervenuta, o meno, partecipazione all’incontro.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata
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