FIGC – CORTE FEDERALE – 2004-2005 DECISIONE PUBBLICATA SUL SITO WEB: www.figc.it E SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CF DEL 10 FEBBRAIO 2005 – RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.02.2005

FIGC – CORTE FEDERALE – 2004-2005 DECISIONE PUBBLICATA SUL SITO WEB: www.figc.it E SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CF DEL 10 FEBBRAIO 2005 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.02.2005 Con nota del 5 febbraio 2005 il Presidente federale, premesso che questa Corte, in vista dell’Assemblea federale originariamente prevista per il precedente 2 dicembre e rinviata al 14 febbraio di quest’anno, aveva espresso il parere interpretativo che: a) la mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa L.N.P. non determina alcun impedimento alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva; b) la mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non fa venir meno la rappresentanza della L.N.P. in seno al Consiglio federale e che conseguentemente debbono intendersi prorogati per un ragionevole periodo di tempo i consiglieri precedentemente designati; ha chiesto che la Corte esprima il proprio avviso sulla legittimità dell’insediamento e della costituzione del nuovo Consiglio federale – ove in sede assembleare venissero eletti i Presidenti ed i Vice Presidenti – “con la partecipazione degli attuali Consiglieri federali in rappresentanza della L.N.P.”, la quale non ha ancora provveduto all’elezione del proprio Presidente e dei nuovi Consiglieri federali di propria competenza. Ciò premesso, la Corte rileva che, in difetto di elementi o circostanze sopravvenute che possano avere determinato il mutamento dell’assetto giuridico e fattuale alla cui luce era stato espresso il parere del 2 dicembre 2004, le considerazioni svolte in quella sede mantengono la propria attualità e vanno poste a fondamento anche della presente pronuncia. In particolare, non può non riaffermarsi che la normativa federale prevede esplicitamente la anteriorità cronologica dell’elezione dei Consiglieri federali da parte delle varie componenti rispetto alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva, ma non subordina in alcun modo quest’ultima all’effettiva elezione dei Consiglieri stessi. Va, conseguentemente, riaffermato, quale necessaria premessa alla pronuncia sul quesito oggi sottoposto all’esame della Corte, che legittimamente può effettuarsi l’Assemblea federale elettiva pur a fronte della mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa. Nel precedente parere si chiariva, altresì, come non potesse configurarsi – pena un inammissibile difetto di rappresentanza e la stessa funzionalità del Consiglio federale – alcuna soluzione di continuità nella rappresentanza di ciascuna delle componenti che concorrono all’elezione dei vertici federali. A questa stregua, la Corte concludeva nel senso della inammissibilità della decadenza di tutti i rappresentanti di una componente per una causa di natura oggettiva e comune a tutti e, conseguentemente, esprimeva l’avviso che, nelle more della sostituzione – da effettuarsi entro un limite ragionevole di tempo – dei Consiglieri eletti dalla medesima componente, quelli in carica dovessero intendersi prorogati per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dell’organo. Da questa linea interpretativa e ricostruttiva delle disposizioni dell’ordinamento federale rilevanti in materia, opportunamente combinate con i principi di diritto comune, la Corte non ha ragione di discostarsi. Discende dall’articolazione del ragionamento fin qui condotto che, nell’ipotesi di effettiva elezione, nella prossima Assemblea, del Presidente e dei Vice-Presidenti federali, legittimamente il nuovo Consiglio federale potrà insediarsi con la partecipazione degli attuali Consiglieri federali in rappresentanza della L.N.P. in virtù della qui riaffermata legittimità della proroga della loro carica, fatti salvi i provvedimenti che lo stesso Consiglio federale riterrà successivamente di adottare al fine di ristabilire la normalità della situazione. A tal proposito il Consiglio federale potrà invitare la L.N.P. a procedere alla elezione dei Consiglieri federali di propria competenza, fissando al riguardo un termine ragionevole in relazione sia al tempo trascorso dal 2 dicembre 2004 (data della precedente pronuncia di questa Corte), senza che siano state convocate altre assemblee per la predetta elezione, che della circostanza che il Regolamento di Lega consente di indire assemblee in rapida successione. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Corte federale.
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