COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 04.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALO’ AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SALO’-MEZZOCORONA DEL 08.12.2004 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 04.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALO’ AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SALO’-MEZZOCORONA DEL 08.12.2004
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, udito il difensore dell’A.C. Salò che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, osserva:
i
l Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara Salò-Mezzocorona per errore
tecnico dell’arbitro ed ha sostituito l’ammonizione comminata al calciatore Cazzamalli
Alessandro con C.U. n. 74 del 10.12.2004 con la squalifica per una giornata di gara per
doppia ammonizione;
propone impugnazione la A.C. Salò eccependo l’inammissibilità del reclamo proposto
dalla A.C. Mezzocorona davanti al G.S. per la mancata comunicazione al
controinteressato del preannuncio di reclamo previsto dall’art. 24 comma 5 lett. b)
C.G.S.. Con motivi aggiunti presentati nei termini, eccepisce inoltre la tardività del
preannuncio di cui sopra.
L’art. 29 comma 5 C.G.S. dispone l’obbligo della contestuale comunicazione alla
controparte “della dichiarazione e dei motivi di reclamo”. Vale a dire dell’atto con il quale
la parte ricorrente esprime la volontà di proporre reclamo avverso un provvedimento. La
dichiarazione a cui fa riferimento tale disposizione è quella prevista dagli artt. 33 e 34
C.G.S.. L’art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S prevede, invece, l’obbligo di preannunciare al
G.S. il reclamo che può influire sul risultato di una gara al fine di evitare l’omologazione
della gara stessa. Il preannuncio quindi, è un atto prodromico alla vera e propria
manifestazione della volontà di impugnare il risultato della gara e comunque la norma
non prevede la contestuale comunicazione di tale atto alla controparte.
Non appare pertanto fondata la tesi della A.C. Salò secondo la quale la norma di cui
all’art. 29 comma 5 C.G.S. si applicherebbe anche al preannuncio previsto dall’art. 24
comma 5 lett. b) C.G.S..
Infondato è anche il motivo aggiunto secondo il quale il preannuncio di reclamo sarebbe
intempestivo. infatti la data di invio del telegramma è quella del 09.12.2004 alle ore
18,29, mentre quella indicata dal reclamante (10.12.2004 ore 09,48) è quella della
ricezione all’ufficio postale di arrivo.
Per quanto attiene l’ammonizione comminata al calciatore Cazzamalli risultante dal C.U.
n. 74 del 10.12.2004, il G.S. ha già provveduto eliminandola e sostituendola con la
squalifica per una giornata. Di tale ammonizione quindi non si potrà tener conto ai fini
della recidiva.
Il reclamo della Società A.C. Salò pertanto è infondato e va respinto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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