COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/01/2005 ALCAMO S.R.L. – FOLGORE 2000 CASTELVETRANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/01/2005 ALCAMO S.R.L. - FOLGORE 2000 CASTELVETRANO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società Folgore 2000 dal quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Mercurio Salvatore invocandosi per l'effetto la sanzione di cui all'art.12 del CGS; - rilevato che conformemente a quanto previsto dall'art.24 comma 5 punto b del CGS il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce; - rilevato che tale omissione, ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 10 del CGS, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di addebitare sul conto della società Folgore 2000 la tassa di reclamo.
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