COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 11.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI BISCEGLIA FRANCESCO – Padre Fedele (Presidente Cosenza Calcio 1914 S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 PRIMA PARTE (nota n. 835/147pf/EF/ma del 22.11.2004)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 115 del 11.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI BISCEGLIA
FRANCESCO – Padre Fedele (Presidente Cosenza Calcio 1914 S.p.A.) PER
VIOLAZIONE ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ COSENZA
CALCIO 1914 S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 PRIMA PARTE (nota n.
835/147pf/EF/ma del 22.11.2004)
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il difensore dei deferiti che si è riportato alla
memoria difensiva depositata in atti ed il rappresentante della Procura Federale in
persona dell’avv. Alessandro Avagliano il quale ha chiesto l’inibizione per anni uno per il
Francesco Bisceglia, la penalizzazione di punti tre oltre l’ammenda di _ 1.000,00 per la
Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A., osserva:
il Procuratore Federale ha deferito Francesco Bisceglia, Presidente della Società
Cosenza Calcio 1914 S.p.A. per le violazioni di cui all’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto
della F.I.G.C. nonché dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei
provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e dei soggetti delegati dalla F.I.G.C.;
ha altresì deferito la Società Cosenza Calcio 1914 per responsabilità diretta ex art. 2,
comma 4 prima parte del C.G.S. nella violazione ascritta al proprio Presidente.
La difesa dei deferiti ha depositato articolata memoria, illustrata anche in udienza, con la
quale ha chiesto l’archiviazione del procedimento ovvero, in via subordinata la
sospensione del presente giudizio con rimessione alla Corte Federale in ordine alla
legittimità dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C..
In primo luogo va rilevato che il deferimento contiene in modo sufficientemente chiaro ed
articolato la descrizione dei fatti contestati mettendo così in condizione i deferiti di
svolgere adeguatamente la propria difesa.
La questione preliminare esposta nella memoria difensiva è palesemente infondata.
Infatti l’art. 27 comma 2 dello Statuto così come modificato con C.U. n. 130/A in data
03.11.2004 (quindi precedentemente alla redazione e notificazione del ricorso al TAR da
parte dei deferiti) sottopone al vincolo di giustizia le questioni “comunque riconducibili
allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico,
disciplinare ed economico”. Non c’è dubbio quindi che l’oggetto del ricorso al TAR dei
deferiti rientra in tale novero.
Anche le questioni di merito, esposte nelle difese dei deferiti, sono infondate. Infatti l’art.
3 comma 1 L. 280/2003 fa espressamente salvo quanto stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dal Regolamento del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive. Ciò nel rispetto della ratio dell’intera Legge citata che è quella di affermare il
principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Pertanto non è affatto vero che l’art. 27 dello Statuto Federale è in contrasto con la L.
280/2003 perché le norme di legge e regolamenti interni della Federazione si integrano
e si armonizzano perfettamente. In effetti l’art. 3 L. 280/2003 non sottrae affatto la
materia de qua al vincolo di giustizia, ma semplicemente attribuisce la giurisdizione sulle
questioni non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art.
2 L. 280/2003, al giudice amministrativo e la competenza al TAR del Lazio, una volta
esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando in ogni caso l’efficacia di quanto
statuito nelle eventuali clausole compromissorie e, quindi, del vincolo di giustizia se in
esse stabilito, come nella fattispecie.
Pertanto la richiesta di “archiviazione” (rectius: rigetto del deferimento) va disattesa così
come quella di sospensione del giudizio. Infatti è palese che con la proposizione del
ricorso al TAR di cui al deferimento senza neppure esaurire i gradi di giustizia sportiva (
il ricorso alla Camera di Conciliazione avverso il provvedimento 12.08.2004 non era
ancora definito) è stato violato l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. nonché l’art. 1 del
C.G.S.. Tale norma, infatti, impegna i tesserati e gli affiliati ad accettare le decisioni dei
competenti organi federali.
E’ altresì evidente che l’art. 27 dello Statuto non contrasta affatto con la L. 280/2003
che, anzi espressamente fa salvi gli effetti delle clausole compromissorie eventualmente
presenti negli Statuti delle Federazioni o nei Regolamenti del C.O.N.I..
L’art. 11 bis del C.G.S. detta le sanzioni previste per la violazione dell’art. 27 dello
Statuto. Vanno pertanto accolte le richieste della Procura Federale corrispondenti al
minimo edittale. Per quanto attiene l’ammenda, vista la natura diretta della
responsabilità ascritta al Cosenza Calcio 1914 e la gravità della condotta contestata,
sanzione congrua appare quella di _ 2.000,00,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento commina l’inibizione per anni uno a Francesco
Bisceglia, nonché la sanzione della penalizzazione di punti tre ed _ 2.000,00
(duemila/00) di ammenda alla Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A..
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