COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN PAOLO BARI AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA NARDO’-SAN PAOLO BARI DEL 17.04.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 162 del 20.04.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN PAOLO BARI AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA NARDO’-SAN PAOLO BARI DEL 17.04.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 162 del 20.04.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società San Paolo Bari, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 21.04.2005, copia degli atti relativi alla gara Nuova Nardò-San Paolo Bari del 17.04.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 162 del 20.04.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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