LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giulio RUSSO/S.S.SAVOIA 1908 S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giulio RUSSO/S.S.SAVOIA 1908 S.p.a. Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/11/2004 il sig.Giulio RUSSO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SAVOIA 1908 S.p.a. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2002/2003, di complessivi €.5.164,00. Preliminarmente però la Commissione Accordi Economici, rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2004, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it