COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEMME MARIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COTRONEO CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 178 del 16.05.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEMME MARIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COTRONEO CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 178 del 16.05.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del reclamo in epigrafe, rilevato che le considerazioni della reclamante, quanto alle modalità di svolgimento dei fatti, appaiono insanabilmente in contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Lemme veniva espulso per aver colpito – a gioco fermo – un avversario con un pugno sul volto cagionandogli forte dolore, e, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose, e che il Cotroneo, espulso per doppia ammonizione, diceva all’arbitro che li aveva rovinati e che doveva vergognarsi; preso atto che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale; considerato che, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del Lemme deve ritenersi di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata; che, per quanto riguarda il Cotroneo, deve ritenersi che la frase da lui rivolta all’arbitro all’atto della notifica dell’espulsione abbia contenuto irriguardoso più che offensivo, e che pertanto sanzione congrua appare quella della squalifica per due gare effettive, in tal senso riducendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei suoi confronti, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, conferma la squalifica per cinque gare effettive nei confronti del calciatore Lemme Mario e riduce da tre a due gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Cotroneo Carlo. Nulla per la tassa non versata.
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