COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 184 del 23.05.2005 – Spareggi-Poule Scudetto).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 184 del 23.05.2005 – Spareggi-Poule Scudetto). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante appaio contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Fornetti era espulso verso la fine del secondo tempo della gara per aver colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata sul volto, senza peraltro arrecargli lesioni fisiche; preso atto che ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come descritti nel rapporto arbitrale; considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della tassa non versata.
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