COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APREA GENNARIO (Presidente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1686/349pf/EF/ma del 22.04.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APREA
GENNARIO (Presidente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1
E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1686/349pf/EF/ma del
22.04.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, esaminati gli atti e la memoria difensiva delle parti deferite, ed
ascoltati l’assistente di queste ultime ed il rappresentante della Procura Federale avv.
Alessandro Avagliano che ha chiesto la irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di
inibizione per il Presidente dell’A.C. Città di Lecco Gennaro Aprea; ammenda di _
1.500,00 per la Società A.C. Città di Lecco, e ritenuto che:
•i deferiti invocano il diritto – costituzionalmente garantito – di esprimere il proprio
pensiero, e, il diritto di critica riconosciuto in ogni ordinamento, compresi quelli
sportivi;
•tuttavia gli invocati diritti incontrano un naturale doppio limite nella forma
eventualmente offensiva degli addebiti - ove non inesorabilmente necessitata
dall’oggetto dell’addebito stesso - e nell’utilizzo di mezzi di comunicazione non
appropriati, e/o idonei a ledere l’altrui reputazione;
•nella specie è invero evidente che la critica mossa dal Presidente della A.C. Città
di Lecco ai pretesi comportamenti non ortodossi dei vertici del calcio non poteva
essere espressa in modo sostanzialmente diverso, e/o meno offensivo;
•è altrettanto evidente, d’altra parte, che non può essere consentito ai soggetti del
nostro ordinamento rivolgere critiche ad altri tesserati, utilizzando, in luogo dei
canali istituzionali, la stampa, specialmente allorché le critiche mosse sono
idonee ad offendere la reputazione dei criticati;
•è fondata, in funzione attenuante, la deduzione difensiva giusta la quale si
tratterebbe di addebiti che - se pur specifici in ordine alla natura dei
comportamenti contestati - non contengono l’attribuzione di fatti determinati e/o
l’individuazione di specifici soggetti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento infligge la inibizione per mesi tre al Presidente Gennaro
Aprea ed _ 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Società A.C. Città di Lecco.
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