COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAVATA STEFANO (tesserato Modica Calcio S.r.l.) E PAPA IGNAZIO (tesserato A.S.D. Pozzallo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLE SOCIETA’ MODICA CALCIO S.r.l. E A.S.D. POZZALLO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1115/77pf/EF/ma del 13.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAVATA STEFANO (tesserato Modica Calcio S.r.l.) E PAPA IGNAZIO (tesserato A.S.D. Pozzallo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLE SOCIETA’ MODICA CALCIO S.r.l. E A.S.D. POZZALLO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1115/77pf/EF/ma del 13.01.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto in data 13.01.2005 dal Procuratore Federale nei confronti dei calciatori Stefano Favata e Ignazio Papa, per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e art. 27 comma 2 dello Statuto, e delle Società A.S.D. Pozzallo e Modica Calcio, per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; rilevato che il deferimento è intervenuto a seguito dell’aggressione subita dal calciatore Papa da parte del calciatore Favata, in occasione della gara Pozzallo-Modica definita “gara amichevole” dal Procuratore Federale; rilevato altresì che i predetti calciatori per tali fatti si sono reciprocamente “querelati”; considerato che dalla relazione dell’Ufficio Indagini in atti emerge che la gara in questione non ha avuto alcuna caratteristica per poterla definire “amichevole” o “ufficiale (i calciatori del Modica non indossavano divise ufficiali, il confronto era arbitrato dal secondo portiere del Modica, la gara non vedeva la presenza di alcun rappresentante federale per verbalizzare l’esito della stessa); ritenuto che i fatti svoltisi nell’ambito di un confronto privo di alcun carattere di ufficialità non è riconducibile ad attività idonea a provocare sanzioni di carattere disciplinare se non per i casi previsti dalle Carte Federali; considerato invece che le querele rispettivamente presentate dai calciatori Stefano Favata e Ignazio Papa, peraltro depositate in atti, non risultano autorizzate da nessun organo federale e dunque proposte in violazione della clausola compromissoria; acclarato che, come da documentazione in atti, il calciatore Ignazio Papa ha rimesso la querela proposta nei confronti del calciatore Stefano Favata, che ha a sua volta accettato la remissione della querela; rilevato, invece, che non risulta rimessa la querela proposta dallo stesso Favata; lette le memorie difensive depositate in atti dai deferiti; preso atto che nessuno dei deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione, nonostante siano state effettuate rituali comunicazioni; preso altresì atto delle conclusioni formulate dal rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei soggetti deferiti con squalifica dei calciatori Stefano Favata e Ignazio Papa per mesi nove (di cui mesi tre per violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e mesi sei per violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto) ed irrogazione dell’ammenda di _ 2.000,00 per la Società Modica Calcio ed _ 2.000,00 per la Società Pozzallo; rilevato che, mentre per gli atti di violenza intervenuti tra i calciatori non può essere irrogata alcuna sanzione, sono da ritenersi congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale per violazione della clausola compromissoria; preso atto della richiesta di trasmissione degli atti formulati dalla Procura Federale in corso di dibattimento per la valutazione di ulteriori comportamenti antiregolamentari, P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga la squalifica per mesi 6 (sei) al calciatore Stefano Favata, la squalifica per mesi 3 (tre) al calciatore Ignazio Papa, l’ammenda di _ 1.200,00 (milleduecento/00) alla Società Modica Calcio S.r.l. e l’ammenda di _ 800,00 (ottocento/00) alla Società A.S.D. Pozzallo. Trasmette gli atti alla Procura Federale per le valutazione di ulteriori comportamenti antiregolamentari.
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