COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRONE GIUSEPPE (tesserato S.C. Juve Mondragone) E DE CRESCENZO SABINO (tesserato U.S. Castel Volturno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1081/214pf/EF/en del 07.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRONE GIUSEPPE (tesserato S.C. Juve Mondragone) E DE CRESCENZO SABINO (tesserato U.S. Castel Volturno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1081/214pf/EF/en del 07.01.2005). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, esaminati gli atti, verificata la regolare comunicazione ai deferiti non comparsi della riunione dibattimentale; ascoltato il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha richiesto la irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per tre giornate di gara per i calciatori; ammenda di _ 3.000,00 per la Società F.C. Casertana S.r.l., e ritenuto che: l’addebito contestato – inserimento nella lista dei calciatori partecipanti alla gara di tesserati per altra Società – è di minore gravità rispetto a quello di indebita partecipazione alla gara di soggetti non aventi titolo a parteciparvi; tale ultima condotta, infatti, diversamente dalla prima, è idonea ad alterare svolgimento ed esito della gara medesima; a seguito di accertamenti svolti presso gli uffici federali è risultato che la espressa limitazione della incolpazione della Procura al solo indebito inserimento nella lista di gara trova fondamento nel fatto che la gara Casertana-Modica del 12.12.2004 non fu disputata per rifiuto da parte degli stessi tesserati (o presunti tali) della Casertana; alla luce delle circostanze che precedono - dalle quali è desumibile anche una sorta di attiva resipiscenza dei calciatori in posizione irregolare – il contestato illecito appare di gravità assai contenuta, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge la squalifica per tre gare ai calciatori Ventrone Giuseppe e De Crescenzo Sabino e l’ammenda di _ 2.000,00 (duemila/00) alla Società F.C. Casertana S.r.l..
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