COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRONE GIUSEPPE (tesserato S.C. Juve Mondragone) E DE CRESCENZO SABINO (tesserato U.S. Castel Volturno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1081/214pf/EF/en del 07.01.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRONE
GIUSEPPE (tesserato S.C. Juve Mondragone) E DE CRESCENZO SABINO
(tesserato U.S. Castel Volturno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S.
(nota n. 1081/214pf/EF/en del 07.01.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, esaminati gli atti, verificata la regolare comunicazione ai deferiti non
comparsi della riunione dibattimentale;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro
Avagliano che ha richiesto la irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per tre
giornate di gara per i calciatori; ammenda di _ 3.000,00 per la Società F.C. Casertana
S.r.l., e ritenuto che:
l’addebito contestato – inserimento nella lista dei calciatori partecipanti alla gara di
tesserati per altra Società – è di minore gravità rispetto a quello di indebita
partecipazione alla gara di soggetti non aventi titolo a parteciparvi;
tale ultima condotta, infatti, diversamente dalla prima, è idonea ad alterare svolgimento
ed esito della gara medesima;
a seguito di accertamenti svolti presso gli uffici federali è risultato che la espressa
limitazione della incolpazione della Procura al solo indebito inserimento nella lista di
gara trova fondamento nel fatto che la gara Casertana-Modica del 12.12.2004 non fu
disputata per rifiuto da parte degli stessi tesserati (o presunti tali) della Casertana;
alla luce delle circostanze che precedono - dalle quali è desumibile anche una sorta di
attiva resipiscenza dei calciatori in posizione irregolare – il contestato illecito appare di
gravità assai contenuta,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed infligge la squalifica per tre gare ai calciatori Ventrone
Giuseppe e De Crescenzo Sabino e l’ammenda di _ 2.000,00 (duemila/00) alla Società
F.C. Casertana S.r.l..
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