COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 03.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.06.2005 ALL’ALLENATORE AUTERI GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 178 del 16.05.2005 – Campionato Serie D – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 191 del 03.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO AL 13.06.2005 ALL’ALLENATORE AUTERI GAETANO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 178 del 16.05.2005 - Campionato Serie D - Play Off).
La Commissione Disciplinare,
etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 13.06.2005 l’allenatore Auteri Gaetano perché
nel corso della gara Siracusa-Paganese del 29.05.2005 entrava indebitamente sul
terreno di giuoco per protestare contro una decisione arbitrale, unitamente a propri
calciatori;
propone ricorso la Società Siracusa chiedendo la riduzione della squalifica in ragione
della scarsa gravità dei fatti contestati al suo allenatore;
effettivamente dagli atti di gara risulta solo che l’allenatore Auteri ha contestato la
decisione dell’arbitro entrando indebitamente nel rettangolo di giuoco. Non risultano frasi
offensive rivolte all’arbitro né particolare concitazione. Inoltre il capannello di persone
formatosi dinanzi la panchina del Siracusa, risulta formato da calciatori della Paganese
e non del Siracusa come erroneamente indicato dal Giudice Sportivo.
Ricostruiti in questi termini i fatti, la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva e va
ridotta con la squalifica fino al 06.06.2005,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica di Auteri Gaetano alla data del 06.06.2005.
Nulla per la tassa non versata.
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