COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DANIELE ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DANIELE ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare l etti gli atti del procedimento; considerato che a nulla rileva il fatto che l’arbitro abbia considerato la gara pro-forma onde evitare il ripetersi dei gravi incidenti precedentemente occorsi perché tale decisione, in ogni caso, non esime i tesserati dal rispetto delle norme regolamentari; tenuto conto che anche la reclamante ammette che il Daniele Alessandro si è reso responsabile dell’atto violento contestato, sia pure affermando che lo stesso è stato in qualche modo provocato; preso atto del rapporto arbitrale che non risulta smentito da alcun elemento contrario; valutato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta adeguata al fatto commesso e contestato, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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