COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DANIELE ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DANIELE ALESSANDRO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
La Commissione Disciplinare
l
etti gli atti del procedimento;
considerato che a nulla rileva il fatto che l’arbitro abbia considerato la gara pro-forma
onde evitare il ripetersi dei gravi incidenti precedentemente occorsi perché tale
decisione, in ogni caso, non esime i tesserati dal rispetto delle norme regolamentari;
tenuto conto che anche la reclamante ammette che il Daniele Alessandro si è reso
responsabile dell’atto violento contestato, sia pure affermando che lo stesso è stato in
qualche modo provocato;
preso atto del rapporto arbitrale che non risulta smentito da alcun elemento contrario;
valutato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta adeguata al fatto
commesso e contestato,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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