COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL 05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL
05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, ascoltati nel corso della riunione dell’8 giugno 2005 il
presidente della società reclamante, sig. Raffaele Trapani, assisto dai propri difensori
OSSERVA
La Paganese ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, in
merito ai fatti accaduti in relazione all’incontro Paganese – Siracusa del 5 giugno 2005,
ha deliberato “1) di comminare alla U.S. Paganese la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-3, nonché di condannarla al risarcimento dei danni subiti
dal pullman della U.S. Siracusa se richiesti e documentati; 2) di squalificare il campo
della U.S. Paganese fino al 30.6.2006 con obbligo di disputare le gare in campo neutro
ed a porte chiuse; 3) di penalizzare di 6 punti in classifica la U.S. Paganese da scontarsi
nella prossima stagione sportiva…”.
La U.S. Siracusa ha inviato breve memoria a questa Commissione, con la quale,
chiedendo nel merito la conferma del provvedimento impugnato, ha eccepito
preliminarmente “l’inammissibilità del reclamo … in quanto pervenuto in difetto delle
norme contenute nel C.U. n. 170 del 16 febbraio 2005 in merito all’abbreviazione dei
termini procedurali, in quanto il termine ultimo consentito è alle ore 13,00 del giorno
successivo alla pubblicazione del G.S. in primo grado.”.
Nel corso della riunione dell’8 giugno 2005, i difensori della società reclamante hanno
avanzato una richiesta di supplemento di indagini con riferimento ai fatti posti a base
delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, con esclusione di quella relativa alla perdita
della gara.
Ciò detto, occorre, in primo luogo, esaminare e rigettare l’eccezione avanzata dal
Siracusa, in quanto vi è prova in atti che il fax contenente il testo del reclamo inviato
dalla Paganese al Siracusa è stato inviato in data 7 giugno 2005 prima, e non oltre, le
ore 13,00.
In secondo luogo, occorre passare ad esaminare l’istanza di supplemento di indagini
avanzata dalla reclamante. La stessa può trovare accoglimento. Difatti, la gravità delle
sanzioni inflitte, da un lato, e la parziale incongruenza di alcuni passaggi dei documenti
ufficiali di gara, dall’altro, rendono necessaria una più approfondita indagine circa lo
svolgimento dei fatti posti a base delle sanzioni inflitte (squalifica del campo e punti di
penalizzazione), al fine di poter più compiutamente valutare gli addebiti.
Deve, da ultimo, essere esaminato il profilo relativo all’impugnazione della sanzione
della perdita della gara per 0-3. Il motivo di impugnativa è infondato e non merita
accoglimento. E difatti, risulta incontrovertibilmente provato dal referto arbitrale che il
direttore di gara ha dato inizio all’incontro con 58 minuti di ritardo rispetto all’orario
previsto, esclusivamente “pro forma … per evitare ulteriori incidenti all’interno dello
stadio”. Al di là di ogni ulteriore considerazione in merito alle modalità, misura e gravità
degli incidenti in questione, che formeranno oggetto di valutazione all’esito delle indagini
oggi richieste, non vi è dubbio che l’incontro non abbia avuto avere regolare e
tempestivo svolgimento a causa degli incidenti stessi.
Ne consegue la necessità di irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-3,
come correttamente applicata al caso di specie dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
In parziale rigetto del reclamo proposto, conferma la sanzione in danno della società
reclamante della perdita della gara Paganese – Siracusa del 5 giugno 2005 per 0-3,
riservandosi ogni pronunciamento in merito alle ulteriori impugnate sanzioni ed al
pronunciamento sulle spese all’esito delle indagini che verranno svolte dall’Ufficio
Indagini. Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per i provvedimenti di
competenza in merito all’accertamento dei fatti descritti nei documenti ufficiali di gara.
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