COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL 05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL 05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, ascoltati nel corso della riunione dell’8 giugno 2005 il presidente della società reclamante, sig. Raffaele Trapani, assisto dai propri difensori OSSERVA La Paganese ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, in merito ai fatti accaduti in relazione all’incontro Paganese – Siracusa del 5 giugno 2005, ha deliberato “1) di comminare alla U.S. Paganese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché di condannarla al risarcimento dei danni subiti dal pullman della U.S. Siracusa se richiesti e documentati; 2) di squalificare il campo della U.S. Paganese fino al 30.6.2006 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 3) di penalizzare di 6 punti in classifica la U.S. Paganese da scontarsi nella prossima stagione sportiva…”. La U.S. Siracusa ha inviato breve memoria a questa Commissione, con la quale, chiedendo nel merito la conferma del provvedimento impugnato, ha eccepito preliminarmente “l’inammissibilità del reclamo … in quanto pervenuto in difetto delle norme contenute nel C.U. n. 170 del 16 febbraio 2005 in merito all’abbreviazione dei termini procedurali, in quanto il termine ultimo consentito è alle ore 13,00 del giorno successivo alla pubblicazione del G.S. in primo grado.”. Nel corso della riunione dell’8 giugno 2005, i difensori della società reclamante hanno avanzato una richiesta di supplemento di indagini con riferimento ai fatti posti a base delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, con esclusione di quella relativa alla perdita della gara. Ciò detto, occorre, in primo luogo, esaminare e rigettare l’eccezione avanzata dal Siracusa, in quanto vi è prova in atti che il fax contenente il testo del reclamo inviato dalla Paganese al Siracusa è stato inviato in data 7 giugno 2005 prima, e non oltre, le ore 13,00. In secondo luogo, occorre passare ad esaminare l’istanza di supplemento di indagini avanzata dalla reclamante. La stessa può trovare accoglimento. Difatti, la gravità delle sanzioni inflitte, da un lato, e la parziale incongruenza di alcuni passaggi dei documenti ufficiali di gara, dall’altro, rendono necessaria una più approfondita indagine circa lo svolgimento dei fatti posti a base delle sanzioni inflitte (squalifica del campo e punti di penalizzazione), al fine di poter più compiutamente valutare gli addebiti. Deve, da ultimo, essere esaminato il profilo relativo all’impugnazione della sanzione della perdita della gara per 0-3. Il motivo di impugnativa è infondato e non merita accoglimento. E difatti, risulta incontrovertibilmente provato dal referto arbitrale che il direttore di gara ha dato inizio all’incontro con 58 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, esclusivamente “pro forma … per evitare ulteriori incidenti all’interno dello stadio”. Al di là di ogni ulteriore considerazione in merito alle modalità, misura e gravità degli incidenti in questione, che formeranno oggetto di valutazione all’esito delle indagini oggi richieste, non vi è dubbio che l’incontro non abbia avuto avere regolare e tempestivo svolgimento a causa degli incidenti stessi. Ne consegue la necessità di irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-3, come correttamente applicata al caso di specie dal Giudice Sportivo, P.Q.M. In parziale rigetto del reclamo proposto, conferma la sanzione in danno della società reclamante della perdita della gara Paganese – Siracusa del 5 giugno 2005 per 0-3, riservandosi ogni pronunciamento in merito alle ulteriori impugnate sanzioni ed al pronunciamento sulle spese all’esito delle indagini che verranno svolte dall’Ufficio Indagini. Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per i provvedimenti di competenza in merito all’accertamento dei fatti descritti nei documenti ufficiali di gara.
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