COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL E DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 COMMA 8 DEL C.G.S. (nota n. 2090.9/WP/Segr/mb del 24.05.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 08.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL E DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 COMMA 8 DEL C.G.S. (nota n. 2090.9/WP/Segr/mb del 24.05.2005). La Commissione Disciplinare, visto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale, esaminati gli atti, e, in particolare, la memoria difensiva prodotta dall’U.S. Bitonto – oggi non presente, benché ritualmente avvisata nei termini – e ritenuto che: in via preliminare devesi rigettare le richieste – avanzate da due Società militanti nel medesimo campionato – volte a partecipare all’odierna riunione, al fine di tutelare il proprio rispettivo interesse ad una modifica della classifica, che assegnerebbe loro una migliore posizione in classifica. A prescindere da ogni questione in ordine alla decisività in concreto, sulla posizione di classifica delle Società richiedenti l’intervento, di ogni decisione astrattamente assumibile da questa Commissione, devesi, infatti, osservare, in via assorbente, come tale tipologia di intervento non sia ammessa dal nostro ordinamento. Gli artt. 29 punti 1, 2 e 3, e 37 punto 7 del C.G.S. – che segnano i confini dell’interesse ad agire e del litisconsorzio processuale facoltativo specificano, infatti, che: •La proposizione dei reclami, e la partecipazione ai relativi procedimenti è riservata unitamente ai titolari di interesse diretto (art. 29 punto 1); •In caso di procedimenti aventi ad oggetto lo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le Società ed i tesserati che vi hanno partecipato (art. 29 punto 2); •L’unica eccezione al requisito dell’interesse diretto si rinviene nei procedimenti di illecito sportivo promuovibili anche da terzi portatori di interessi indiretti (art. 29 punto 3; art. 37 punto 7). E’ evidente, dunque – alla luce delle sovrarichiamate disposizioni – come non sia ammissibile l’intervento in questo procedimento – avente ad oggetto la eventuale irrogazione di punti di penalizzazione, a titolo di sanzione per la contestata condotta irregolare della U.S. Bitonto – di Società portatrici del mero interesse indiretto, di fatto, a sopravanzare in classifica la Società deferita. Quanto al merito del deferimento, devesi osservare come una attenta lettura dell’art. 12 punto 8 del C.G.S. debba far ritenere che il presupposto della applicazione della sanzione ivi prevista – individuato nella imputabilità alla Società della irregolarità del tesseramento – debba essere inteso non in senso meramente meccanicistico, dovendosi, cioè, ai fini della applicazione della sanzione, sempre rinvenire nella Società quantomeno un profilo di colpa. Che la decisione 16.03.2005 della Commissione Tesseramenti – che fa stato in questo procedimento quanto alle modalità della accertata irregolarità – da sostanzialmente atto di una buona fede della U.S. Bitonto, che, peraltro, emerge anche da una autonoma lettura degli atti, dai quali risulta come l’U.S. Bitonto si sia trovata di fronte ad una “apparenza di legittimità”, integrata dai ripetuti tesseramenti intervenuti negli anni . Che l’accertamento della buona fede esclude – sul piano logico-giuridico – la esistenza di profili di colpa, e, conseguentemente la imputabilità alla Società deferita della irregolarità del tesseramento in questione, e, per quel che qui specificatamente interessa, la applicabilità dell’art. 12 punto 8 del C.G.S. che su tale imputabilità fonda la “ratio” della prevista sanzione di un punto di penalizzazione per ogni gara interessata dalla partecipazione del calciatore in posizione irregolare (vedi in proposito decisione C.A.F. del 1° giugno 2005 relativa alla gara Venafro-Bitonto del 26.09.2004), P.Q.M. Rigetta il deferimento.
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