COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del 30.05.2005 – Play Out).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del 30.05.2005 – Play Out). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo proposto dalla A.C. Firenze Rondinella S.p.A., esaminati gli atti, ascoltato l’assistente della Società, e ritenuto che: la visione delle immagini televisive offerte dalla reclamante – e ritenute generalmente ammissibili in quanto, nonostante il non chiaro contenuto del reclamo a riguardo, volte a sostenere che il calciatore sanzionato non avrebbe in alcun modo commesso il fatto ascrittogli – non ha apportato alcun elemento probatorio di un qualche rilievo. A prescindere da ogni questione in ordine alla autenticità e completezza delle immagini prodotte, sprovviste anche di “minutaggio” in sovrimpressione, devesi, infatti, comunque, ed in via assorbente, osservare come le stesse, da un lato evidenziano che un calciatore della Rondinella, il cui numero di maglia non è visibile in quanto coperto da un “fratino”, si rende responsabile di condotte violente sostanzialmente riconducibili a quelle del Bochicchio, e, dall’altro, non contengono alcuna “ripresa” del calciatore titolare della maglia n. 18. A fronte di tali risultanze, i coincidenti rapporti resi sul punto dall’assistente arbitrale e dal commissario di campo risultano, dunque, insuperabili. Tuttavia devesi tenere conto che il fatto è intervenuto nel corso di un generale parapiglia, ed all’esito di un reciproco scambio di insulti, e che ciò – pur non potendo integrare una circostanza attenuante – escute, nella condotta violenta in esame, i connotati della premeditazione, e/o della aggressione unilateralmente condotta, e senza alcuna, se pur solo fattuale ed occasionale, motivazione. Inoltre non sono state repertate conseguenze fisiche di particolare gravità in danno dei tesserati colpiti dal calciatore Bochicchio, o, comunque, entrati in contatto con esso. Non merita accoglimento, invece, la impugnativa relativa alla sanzione economica i rrogata alla Società, ritenendosi che l’importo di _ 1.500,00 e diffida sia proporzionato ai fatti di violenza accaduti fra i tesserati delle due squadre, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Firenze Rondinella S.p.A. riduce la squalifica irrogata al calciatore Rossano Bochicchio alla data del 31.10.2005. Nulla per la tassa non versata.
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