COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL CALCIATORE MARASCO LUIGI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del 30.05.2005 – Play Out).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO
L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL
CALCIATORE MARASCO LUIGI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del
30.05.2005 – Play Out).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo prodotto dalla A.S. Fortis Juventus, esaminati gli atti e ritenuto che:
in via preliminare devesi rilevare la inammissibilità della richiesta di prova televisiva
avanzata dalla reclamante.
Tale prova, infatti, ai sensi dell’art. 31 lett. a4) del C.G.S., è ammissibile unicamente al
fine di “dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”, mentre
la reclamante ne richiede, inamissibilmente, l’introduzione, al fine di provare, non già
che il calciatore non avrebbe commesso il fatto, ma che sarebbe stato preventivamente
offeso e colpito dall’allenatore dell’avversa compagine;
quanto alle circostanze più sopra richiamate – addotte a sostegno della richiesta di
riduzione della sanzione – esse, in difetto della inammissibile prova offerta, restano
come allegazioni difensive sconfessate dai rapporti - sostanzialmente coincidenti - resi
dall’assistente dell’arbitro e dal commissario di campo;
tuttavia devesi tenere conto che di fatto sia intervenuto nel corso di un generale
parapiglia, ed all’esito di un reciproco scambio di insulti, e che ciò – pur non potendo
integrare una circostanza attenuante – esclude, nella condotta violenta in esame, i
connotati della premeditazione, e/o della aggressione unilateralmente condotta, e senza
alcuna, se pur solo fattuale ed occasionale, motivazione.
Inoltre l’allenatore colpito non risulta aver riportato conseguenze di particolare gravità,
atteso che lo stesso commissario di campo riferisce che la ferita all’arcata sopraccigliare
è stata subito medicata con l’ausilio del medico sociale, senza necessità di ricovero.
Le sovraesposte circostanze consentono di ridurre la irrogata squalifica di sette mesi a
cinque mesi, con scadenza della stessa, dunque, al 31.10.2005.
Non merita accoglimento, invece, la impugnativa relativa alla sanzione economica
irrogata alla Società, ritenendosi che l’importo di _ 1.500,00 con diffida sia proporzionato
ai fatti di violenza accaduti fra i tesserati delle due squadre,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Fortis Juventus riduce la
squalifica irrogata al calciatore Marasco Luigi alla data del 31.10.2005.
Nulla per la tassa non versata.
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