COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIPA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIPA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze dei rapporti dell’arbitro, dell’assistente arbitrale e del commissario di campo, da cui si evince che alcuni sostenitori del Sorrento lanciavano in campo numerose bottigliette di plastica semivuote senza colpire nessuno, attingevano più volte con sputi un assistente arbitrale in più parti del corpo e, al termine della gara, lanciavano una bottiglia semivuota che colpiva sulla spalla un calciatore avversario, nonché – un quindicina di essi – dopo aver scavalcato la recinzione, con il volto coperto, si dirigevano con intenzioni minacciose verso i calciatori avversari e verso la curva ove si trovavano i sostenitori del Lavello, senza venire in contatto con i predetti in virtù dell’intervento della Forza Pubblica, e che, infine, il calciatore Ripa Francesco, a gioco fermo, colpiva con un pugno allo stomaco un calciatore avversario, facendolo cadere a terra; considerato che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti ufficiali summenzionati è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto, in assenza di elementi probatori contrari, deve ritenersi che i atti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; ritenuto che, alla luce delle sopradescritte modalità di svolgimento dei fatti, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sia nei confronti della A.S. Sorrento Calcio sia nei confronti del calciatore Ripa Francesco appaiono di congrua entità, e che pertanto esse devono essere confermate, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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