COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 750,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 750,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 192 del 06.06.2005) con il quale è stata irrogata l’ammenda di _ 750,00 “perché propri sostenitori in campo avverso, alla realizzazione di una rete da parte della propria squadra, esplodevano alcuni petardi senza provocare alcun danno. Sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità di tali lanci a provocare gravi conseguenze”; rilevato che nel reclamo si eccepisce che non si sarebbe trattato di petardi ma di “fontanella pirotecnica” che si trova in libera vendita che sarebbe stata collocata in luogo indicato dalle Forze dell’Ordine; considerato che le deduzioni sollevate non sono sostenute da alcun mezzo di prova sicché non può che trovare conferma quanto rappresentato nel suo rapporto dal Commissario di campo, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l.. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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