COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL CALCIATORE CAPUANO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2005 AL CALCIATORE CAPUANO VINCENZO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 192 del 06.06.2005) con il quale è
stata irrogata la squalifica fino al 31.12.2005 al calciatore Vincenzo Capuano “perché,
dopo aver percorso oltre trenta metri del terreno di giuoco, si avvicinava all’arbitro
stringendogli forte l’avambraccio e, con tono minaccioso, gli rivolgeva espressioni
gravemente ingiuriose. Alla notifica del provvedimento disciplinare si allontanava
lentamente reiterando tale comportamento”.
Esaminato il reclamo proposto dall’A.S. Lavello con il quale si rappresentano le
particolari condizioni ambientali a seguito delle quali si è verificato il fatto contestato e si
eccepiva la eccessività della sanzione irrogata in ordine ai comportamenti tenuti dal
calciatore;
ritenuto che, in effetti, pur dovendosi censurare il grave comportamento tenuto dal
Capuano, va considerato che lo stesso pur avendo toccato l’avambraccio dell’arbitro
non ha provocato al medesimo alcun danno fisico e che le espressioni rivolte all’arbitro,
pur rivolte con tono minaccioso, debbono ritenersi esclusivamente offensive;
valutato che, alla luce di tali considerazioni, in effetti la sanzione irrogata appare
eccessiva,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Vincenzo
Capuano sino al 31.10.2005. Nulla per la tassa non versata.
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