COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOLIMENE MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 198 del 13.06.2005 – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO - CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.S.
SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE SOLIMENE MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 198 del
13.06.2005 – Play Off).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo con procedimento d’urgenza, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva
quanto segue:
l’arbitro ha repertato che a fine gara, nel mentre rientrava negli spogliatoi, veniva offeso
dal calciatore Solimene Michele, che gli si avvicinava, lo applaudiva in maniera ironica,
lo incolpava di aver fatto vincere la squadra avversaria, lo definiva “scarso” (espressione
letterale).
La Società ha dedotto che il calciatore Solimene Michele non poteva aver pronunciato
simili espressioni, nè aver applaudito l’arbitro, perchè era stato sostituito nel corso della
gara e, al termine della stessa, era già rivestito, con conseguente errore di persona che
l’arbitro avrebbe commesso nell’identificare il Solimene; e che, comunque, le
espressioni usate nei confronti dell’arbitro non sarebbero state offensive, perchè
rientranti nel linguaggio normalmente usato nei campi di calcio in casi simili. Ha chiesto
l’annullamento della sanzione.
Il reclamo è infondato. La tesi della reclamante non trova riscontro negli atti di gara,
notoriamente fonte di prova privilegiata. Mentre il comportamento del calciatore
Solvimene rientra nell’ambito del comportamento irriguardoso e offensivo (in specie se
considerato nell’espressione di aver fatto vincere la squadra avversaria), suscettibile di
essere sanzionato come in epigrafe,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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