COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 207 del 6.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL 05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 207 del 6.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE-SIRACUSA DEL 05.06.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare, vista la relazione dell’Ufficio Indagini, letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla società Paganese, ascoltati, nel corso della riunione del 5 luglio 2005, il presidente della società reclamante Sig. Raffaele Trapani, ed il suo difensore, OSSERVA All’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, è risultato che gli accadimenti che hanno portato il Giudice Sportivo all’irrogazione delle sanzioni oggi impugnate, hanno avuto uno svolgimento diverso, ed hanno avuto, soprattutto, un diverso coinvolgimento della società reclamante. In particolare, è risultato che la Paganese non ha avuto alcuna responsabilità diretta: a) nella “saldatura” del cancello di chiusura dell’accesso carrabile dell’impianto sportivo che ha reso impossibile l’ingresso, a bordo del proprio pullman, da parte dei giocatori e dirigenti della società Siracusa; b) nel versamento di sostanze che hanno reso impraticabile lo spogliatoio inizialmente destinato ad accogliere i giocatori della squadra ospite. Al contrario, è emerso che i dirigenti della società reclamante hanno avuto un comportamento operoso al fine di limitare i disagi causati alla società Siracusa dagli incidenti (comunque verificatisi, e che comportano la necessità dell’irrogazione di sanzioni in danno della Paganese) e dalle situazioni di disagio verificatisi. In ragione di quanto sopra, diversa deve essere la valutazione dei fatti posti a base delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, in quanto assolutamente gravose devono essere ritenute le sanzioni dallo stesso inflitte. In particolare, la squalifica del campo sino al 30.6.2006 risulta non congrua, tenendo conto che la società Paganese deve essere chiamata a rispondere esclusivamente per responsabilità oggettiva (e quindi non più per responsabilità diretta) degli incidenti posti in essere dai propri sostenitori, per i quali risulta congrua la irrogazione della sanzione della squalifica del campo di gioco sino al 31.10.2005, mantenendo l’obbligo delle porte chiuse. La sanzione, poi, della penalizzazione di sei punti da scontarsi nella prossima stagione, va revocata, in quanto detta sanzione risulta eccessivamente affittiva rispetto ai fatti così come accertati. PQM In parziale accoglimento del reclamo proposto, in modifica del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del campo di gioco sino al 31.10.2005 con obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse e revoca la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione. Nulla per la tassa non versata.
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