COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DURANTE DAVIDE (Presidente S.C. Folgore 2000 Castelvetrano) E MONTEVERDE BENIAMINO (Consigliere S.C. Folgore 2000 Castelvetrano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1980/433pf/EF/en del 07.06.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DURANTE DAVIDE (Presidente S.C. Folgore 2000 Castelvetrano) E MONTEVERDE BENIAMINO (Consigliere S.C. Folgore 2000 Castelvetrano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1980/433pf/EF/en del 07.06.2005). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il difensore di Durante Davide e della Società deferita, acquisita la memoria difensiva di Monteverde Beniamino nella quale si chiede il proscioglimento; sentito il sostituto procuratore in persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha chiesto l’inibizione per 6 mesi per Durante Davide e Monteverde Beniamino e l’ammenda di _ 2.000,00 per la Società Folgore 2000 Castelvetrano, ora Folgore Selinunte, osserva: •Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento di Durante Davide, Presidente della Società Folgore 2000 Castelvetrano e Monteverde Beniamino, Consigliere della medesima società per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in occasione della gara Folgore 2000 Castelvetrano/Adrano del 29.05.2005. Ha deferito altresì la Società Folgore 2000 Castelvetrano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per violazione ascritta ai propri tesserati; •I fatti oggetto del deferimento sono descritti nel rapporto del Commissario di campo e si riferiscono a gravi minacce rivolte al Commissario di Campo stesso ed all’arbitro nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara del 29.05.2005. Anche il rapporto dell’arbitro, acquisito agli atti, riferisce dei fatti accaduti in sua presenza in termini sostanzialmente conformi, anche se leggermente ridimensionati per quanto attiene il tono letterale delle intimidazioni ricevute. In sostanza per quanto attiene le minacce rivolte al Commissario di Campo sussiste la prova del di lui rapporto mentre per quanto attiene le intimidazioni rivolte nei confronti dell’arbitro prevale la ricostruzione offerta dal referto arbitrale che comunque descrive condotte senza meno contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art 1 comma 1 del C.G.S.. Tale infatti deve ritenersi una intimidazione diretta o anche solo velata, rivolta agli ufficiali di gara tra il primo e secondo tempo, tesa evidentemente a condizionarne le decisioni. Altrettanto contrario a tali principi è ipotizzare da parte degli organi federali comportamenti “mafiosi” tendenti a danneggiare una squadra; •Dalla responsabilità del Presidente e del dirigente della Società deferita, deriva la responsabilità diretta ed oggettiva della Società stessa ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. La sanzione a carico della stessa deriva quindi dalle condotte ascritte al Durante ed al Monteverde e non già dai fatti violenti oggetto di precedente sanzione del Giudice Sportivo, confermate da questa Commissione Disciplinare, •Sanzione congrua, anche alla luce delle differenti responsabilità dei due deferiti, uno dei quali è il Presidente della Società, appare quella di mesi cinque di inibizione per Durante Davide, mesi quattro per Monteverde Beniamino ed _ 1.000,00 di ammenda per la Società deferita, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, commina a Durante Davide l’inibizione per mesi cinque, a Monteverde Beniamino l’inibizione per mesi quattro ed alla Società Folgore 2000 Castelvetrano, ora A.S.D. Folgore Selinunte l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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