COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA NUNZIANTE, ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (coPresidenti G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1760/90pf/EF/ma del 03.05.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA
NUNZIANTE, ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (coPresidenti G.S.
Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO
DELLA F.I.G.C. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO
CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1760/90pf/EF/ma
del 03.05.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti l’attuale Presidente della Società Pomigliano
ed il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Alessandro Avagliano
che ha chiesto un anno di inibizione per Manna Nunziante. Errichiello Luigi e Sassone
Salvatore, la penalizzazione di punti tre in classifica e l’ammenda di _ 1.500,00 per la
Società Pomigliano Calcio, osserva:
•Il Procuratore Federale ha deferito Manna Nunziante, Errichiello Luigi e Sassone
Salvatore per la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto F.I.G.C. e violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alla avvenuta violazione della clausola
compromissoria. Ha deferito altresì la Società Pomigliano Calcio a titolo di
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.;
•I fatti sono pacifici. I tre deferiti all’epoca coPresidenti della Società Pomigliano
Calcio, hanno promosso azione civile dinanzi al Tribunale di Nola contro il calciatore
Gentile Alessandro per ottenere la risoluzione di un contratto, già ritenuto valido e
vincolante dalla Commissione Accordi Economici. E’ pertanto provato che i deferiti
hanno eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di
giustizia sportiva e soggetti delegati dalla F.I.G.C.. Ciò comporta la violazione sia
dell’art. 27 comma 2 dello Statuto F.I.G.C. che la violazione dell’art. 1 comma 1 del
C.G.S.;
•Alla luce della particolarità della vicenda suesposta appare congruo limitare la
sanzione ai minimi edittali previsti dall’art. 11bis del C.G.S.,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento commina a Manna Nunziante, Errichiello Luigi e
Sassone Salvatore l’inibizione per anni uno; commina altresì alla Società G.S.
Pomigliano Calcio la penalizzazione di punti tre in classifica da scontarsi nella stagione
sportiva 2005/2006 e l’ammenda di _ 500,00 (cinquecento/00).
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