COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA NUNZIANTE, ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (coPresidenti G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1760/90pf/EF/ma del 03.05.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA NUNZIANTE, ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (coPresidenti G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1760/90pf/EF/ma del 03.05.2005). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti l’attuale Presidente della Società Pomigliano ed il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha chiesto un anno di inibizione per Manna Nunziante. Errichiello Luigi e Sassone Salvatore, la penalizzazione di punti tre in classifica e l’ammenda di _ 1.500,00 per la Società Pomigliano Calcio, osserva: •Il Procuratore Federale ha deferito Manna Nunziante, Errichiello Luigi e Sassone Salvatore per la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto F.I.G.C. e violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alla avvenuta violazione della clausola compromissoria. Ha deferito altresì la Società Pomigliano Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; •I fatti sono pacifici. I tre deferiti all’epoca coPresidenti della Società Pomigliano Calcio, hanno promosso azione civile dinanzi al Tribunale di Nola contro il calciatore Gentile Alessandro per ottenere la risoluzione di un contratto, già ritenuto valido e vincolante dalla Commissione Accordi Economici. E’ pertanto provato che i deferiti hanno eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati dalla F.I.G.C.. Ciò comporta la violazione sia dell’art. 27 comma 2 dello Statuto F.I.G.C. che la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; •Alla luce della particolarità della vicenda suesposta appare congruo limitare la sanzione ai minimi edittali previsti dall’art. 11bis del C.G.S., P.Q.M. In accoglimento del deferimento commina a Manna Nunziante, Errichiello Luigi e Sassone Salvatore l’inibizione per anni uno; commina altresì alla Società G.S. Pomigliano Calcio la penalizzazione di punti tre in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 e l’ammenda di _ 500,00 (cinquecento/00).
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