COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO A CARICO DEL CALCIATORE POCHET EMANUELE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO A CARICO DEL CALCIATORE POCHET EMANUELE La Commissione Disciplinare, etti gli atti; vista la richiesta di sospensione dall’attività agonistica formulata dalla U.S. Ariano nei confronti del calciatore Emanuele Pochet in data 19 aprile 2004; dato atto che questa commissione in data 06 luglio 2004 trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza; preso atto dei contenuti della Relazione trasmessa dall’Ufficio Indagini in data 06 ottobre 2004; ritenuto che il deferimento del calciatore va inquadrato nella situazione di contrasto economico creatasi tra le parti tale da costringere il calciatore ad adire per ben due volte la Commissione Accordi Economici e come tale non può essere idonea a giustificare alcun tipo di sanzione a carico del calciatore stesso, P.Q.M. rigetta l’istanza dell’U.S. Ariano.
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