COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO A CARICO DEL CALCIATORE POCHET EMANUELE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 208 del 14.07.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO A CARICO DEL
CALCIATORE POCHET EMANUELE
La Commissione Disciplinare,
etti gli atti;
vista la richiesta di sospensione dall’attività agonistica formulata dalla U.S. Ariano nei
confronti del calciatore Emanuele Pochet in data 19 aprile 2004;
dato atto che questa commissione in data 06 luglio 2004 trasmetteva gli atti all’Ufficio
Indagini per gli accertamenti di competenza;
preso atto dei contenuti della Relazione trasmessa dall’Ufficio Indagini in data 06 ottobre
2004;
ritenuto che il deferimento del calciatore va inquadrato nella situazione di contrasto
economico creatasi tra le parti tale da costringere il calciatore ad adire per ben due volte
la Commissione Accordi Economici e come tale non può essere idonea a giustificare
alcun tipo di sanzione a carico del calciatore stesso,
P.Q.M.
rigetta l’istanza dell’U.S. Ariano.
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