COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARRAS BACHISIO MARCELLO (allenatore di base F.B.C. Calangianus) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART 23 COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; GARAU PIETRO (calciatore già tesserato Villacidrese attualmente tesserato F.B.C. Calangianus) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.B.C. CALANGIANUS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1527/376pf/EF/MM del 19.04.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARRAS
BACHISIO MARCELLO (allenatore di base F.B.C. Calangianus) PER VIOLAZIONE
ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART 23 COMMA 2 DELLE
N.O.I.F.; GARAU PIETRO (calciatore già tesserato Villacidrese attualmente tesserato
F.B.C. Calangianus) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.B.C.
CALANGIANUS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n.
1527/376pf/EF/MM del 19.04.2004).
La Commissione Disciplinare,
· Visti gli atti;
· Preso atto che la Procura Federale ha deferito l’allenatore Marcello Marras Bachisio e il
calciatore Pietro Garau per violazione di cui all’art. 1, comma 1, il primo con riferimento
all’art. 23, comma 2 delle N.O.I.F., il secondo con riferimento all’art. 40, comma 2 delle
N.O.I.F. e la Società FBC Calangianus per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.
per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati;
· Rilevato che alla riunione dell’11 giugno 2004 la Procura Federale, rappresentata dall’avv.
Alessandro Avagliano, ha concluso per la responsabilità dei deferiti chiedendo la condanna
del Marras e del Garau alla squalifica per mesi tre e della FBC Calangianus all’ammenda di
euro 500,00;
· Valutato che questa Commissione, alla menzionata riunione dell’11 giugno 2004, rilevava
che il Marras ed il Garau risultavano già giudicati per i fatti contestati dal Settore Tecnico,
disponeva la sospensione del procedimento per acquisire informazioni sulla menzionata
pronunzia del Settore Tecnico F.I.G.C.;
· Acquisita agli atti la nota 02 settembre 2004 del Settore Tecnico F.I.G.C. con la quale è stato
confermato che il Marras ed il Garau sono stati effettivamente giudicati (C.U. n. 152 del
07.05.2004) e la pronunzia è passata in giudicato per omessa impugnazione;
· Ritenuto che alla luce di tale circostanza, il deferimento disposto dalla Procura nei confronti
del Marras e del Garau non può essere accolto dovendosi dichiarare l’improcedibilità dello
stesso, essendo i deferiti già stati giudicati dall’Organo competente;
· Considerato che il Settore Tecnico ha deliberato per il non luogo a procedere nei confronti del
Marras ed ha inflitto la sanzione dell’ammonizione al Garau la FBC Calangianus va
sanzionata per responsabilità oggettiva con l’ammenda di euro 200,00,
P.Q.M.
In parziale accoglimento della richiesta della Procura Federale, dichiara inapplicabile il
deferimento nei confronti del sig. Marcello Marras Bachisio e del sig. Pietro Garau, condanna la
FBC Calangianus al pagamento dell’ammenda di euro 200,00 (duecento/00).
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