LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. CHIETI – Soc. LAZIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. CHIETI - Soc. LAZIO Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Chieti ha impiegato il calciatore CIARLARIELLO Vittorio che risultava squalificato con C.U. n. 67 del 23/9/2003, • visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: - alla Soc. Chieti la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Lazio punteggio di 0-3; - alla Soc. Chieti l'ammenda di € 250,00; - al calciatore CIARLARIELLO Vittorio (Soc. Chieti) la sanzione dell’ammonizione; - ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; - al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. L’ERARIO Matteo (Soc. Chieti) l'ammonizione con diffida.
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